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Clausole da approvare espressamente Ultima modifica: 21/04/2023

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod.civ., si ritengono efficaci e si approvano
specificatamente le seguenti clausole del presente contratto:

- art. 3.3., modifiche delle componenti tecniche,
- art. 6.1., blocco o cancellazione unilaterale dell’utente,
- art. 7.1., prezzi possibilità di variazione,
- art. 7.4., divieto di compensazione
- art. 7.5., solve et repete,
- art. 8.1., limitazioni alla responsabilità civile,
- art. 8.3., misurazioni, quantità,
- art. 11.1., durata dell’abbonamento,
- art. 13.1., modifica delle condizioni di abbonamento,
- art. 13.2., clausola di riserva,
- art. 13.3., legge applicabile e foro competente.

Il cliente conferma, inoltre, che le presenti condizioni di contratto sono state presentate e
accettate in una modalità che permette il loro salvataggio in forma elettronica e/o la loro
stampa, il tutto in versione integrale.